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GIOVEDÌ CON L'AVVOCATO

ATTENZIONE AI TOMBINI CHE SPORGONO QUANDO SI CAMMINA

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Una donna cammina in centro storico a Milano quando, d’improvviso, inciampa in un tombino sporgente, cade a terra e si frattura il setto nasale. La sporgenza del tombino non è segnalata. Può la donna chiedere ed ottenere dall’amministrazione pubblica un risarcimento del danno sofferto? Ovviamente. Ed infatti la donna presenta il relativo ricorso, tuttavia perdendo sia il primo che il secondo grado di giudizio.

Non doma, decide che sul dolore sofferto dal suo naso debbano pronunciarsi i giudici della Corte di Cassazione. La storia del naso giunge quindi a Roma. In corso di causa era emerso, stando al verbale redatto dai vigili urbani, che il tombino in parola sporgeva di 3-4 cm, e che la relativa sporgenza, ad avviso degli operanti, avrebbe dovuto essere segnalata da parte della pubblica amministrazione. A mente della legge regionale di settore, lo si ricorda, i tombini debbono essere posati a “filo strada”. Era altresì emerso che l’anomalia del tombino era nota da tempo e, financo, abituale (motivo per cui nei primi due gradi di giudizio si era ritenuto che la donna potesse sapere che il tombino sporgeva). Era infine emerso che il comportamento della donna aveva contribuito al verificarsi dell’evento, al punto da potersi sostenere che non vi fosse nesso causale tra la sporgenza ed il verificarsi del danno.

In parole più semplici: la colpa del fatto era da attribuirsi alla disattenzione della donna piuttosto che all’inadempienza della pubblica amministrazione. Cosa ha dunque afferamto la Corte? Quest’ultima ha ritenuto corrette le decisioni emesse nei primi due gradi di giudizio sull’assunto che il tombino fosse “poco sporgente”, che toccasse alla donna non camminarci sopra, che il tombino si trovasse al centro di una zona del marciapiede dissestata e di colore più scuro, che la donna conoscesse la zona per abitarvi a pochi metri di distanza. La donna, in altre parole, non poteva non vedere e non poteva non sapere.

A nulla sono valse le osservazioni della ricorrente. Costei aveva controbattuto ritenendo rilevante la segnalazione dei vigili in ordine alla necessità di intervento di sistemazione del tombino nonché ritenendo che l’obbligo normativo di posa a “filo della strada” del tombino dovesse essere comunque rispettato. Per la Corte, dunque, tenuta in debita considerazione gli elementi emersi in corso di causa, e seppur documentalmente fosse emerso l’inadempimento della pubblica amministrazione, quest’ultima non poteva e non doveva rispondere in alcun modo per l’accaduto, dovendo essere ricondotto alla mera imprudenza della donna.

 

Rubrica a cura dell’avv. Stefano Savoldelli del foro di Bergamo

Per pareri, richieste ed informazioni potete scrivere a giovediconlavvocato@valseriananews.info 

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