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GIOVEDÌ CON L'AVVOCATO

Quando la detenzione del cane configura il reato di abbandono degli animali

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La vicenda che oggi narriamo riguarda uno degli argomenti dei quali sempre più spesso si occupa la cronaca: il maltrattamento degli animali.

maltrattamento-animali

Foto repertorio

La vicenda concerne un uomo di Vicenza reo di aver tenuto un cane pastore tedesco in condizioni incompatibili con la sua natura ed in grave sofferenza, senza altresì prestargli le cure di cui necessitava: fatti per i quali l’imputato era stato condannato in primo grado, dal Tribunale di Vicenza, alla pena di euro 2.000,00 di multa, con i doppi benefici di legge.

Condannato, l’uomo aveva svolto ricorso in Cassazione deducendo i seguenti motivi.

  • Il Tribunale non ha accertato se il cane vivesse effettivamente in condizioni di “grave sofferenza”, essendovi solamente la prova del fatto che l’animale era stato detenuto in “condizioni di salute precarie e sicuramente produttive di sofferenza fisica”, affermazioni che a detta del condannato erano insufficienti a stabilirne la penale responsabilità.
  • Le risultanze dei tecnici intervenuti erano contrastanti: ad avviso del veterinario infatti le condizioni di salute del cane erano da considerarsi normali mentre per la proprietaria del negozio di toelettatura erano tali per cui l’animale nemmeno si reggeva sulle gambe.
  • La malattia del cane (otite bilaterale e dermatite) non erano visibili e nemmeno riconoscibili per un occhio esperto (il veterinario, afferma in punto il ricorrente, aveva dovuto liberare il pelo dell’animale per rendersi conto della gravità della situazione).

La Cassazione chiamata a pronunciarsi sulla vicenda in oggetto così ha sentenziato.

L’imputato ha tenuto il cane in luogo distante dall’abitazione di proprietà, visitandolo poche volte. Il cane versava in condizioni di salute precarie, produttive di sofferenza per l’animale, ed il proprietario nemmeno si era accorto dei problemi di salute che lo affliggevano.

Al proprietario si rimprovera in particolare l’omessa prestazione di cura ed assistenza, figlie di un comportamento di trascuratezza colposa. A nulla rilevano, aggiunge la Cassazione, le contrastanti dichiarazioni rese dal veterinario e dalla proprietaria del negozio, atteso che, in tutta evidenza, l’animale, più che del bagno e della tosatura aveva necessità di essere curato: secondo le testuali parole della Corte, infatti, l’animale “puzzava di marcio, di rancido, lasciava delle macchie di sangue, era pieno di piaghe da decubito nel ventre, aveva pustole, e pus da tutte e due le orecchie”. Il veterinario, conclude la Corte, ha poi riscontrato “l’otite bilaterale purulenta, una lesione dell’arto posteriore sinistro ed un’evidente dermatite con essudazione nel piatto interno della coscia del cane”.

In punto di diritto, per la Corte di Cassazione costituiscono maltrattamenti idonei ad integrare il reato di abbandono di animali  non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per le loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica degli stessi, procurando loro dolore e afflizione.

E ad avviso della Corte il reato ex art 727 c.p. (abbandono di animali) è senz’altro integrato quando si configura la detenzione di animali con modalità tali da arrecare loro gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura: una situazione che si configura, con riguardo alle specie di animali più note (quali gli animali domestici) avendo a riferimento il patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre specie, alla acquisizioni delle scienze naturali.

E tale situazione, conclude la Corte, è esattamente ciò che è stato ravvisato dal Tribunale di Vicenza in primo grado, attese le condizioni igienico-sanitarie non adeguate in cui il pastore tedesco era trattenuto nonché del suo dimostrato precario stato di salute, certamente produttivo di sofferenza fisica

All’esito di tanto ragionamento la Corte ha quindi rigettato il ricorso del ricorrente, condannandolo altresì al pagamento delle spese processuali.

Rubrica a cura dell’avv. Stefano Savoldelli del foro di Bergamo

www.studiolegalesavoldelli.com

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