Cronaca
Normativa ATS Bergamo: vietato usare edifici di culto come deposito osservazione salme e feretri
Cosa stabilisce ATS Bergamo sull’uso degli edifici di culto per il deposito o l’osservazione delle salme e dei feretri. Chiarimenti normativi e riferimenti al Regolamento Regionale n. 4/2022.

L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo ha recentemente inviato una comunicazione ufficiale ai Sindaci della Provincia in merito all’utilizzo improprio degli edifici di culto come luoghi di osservazione delle salme o stazionamento dei feretri.
La nota ufficiale, protocollo n. 0043803 del 09/05/2025, mira a chiarire le norme vigenti in materia funeraria e a fornire indicazioni operative ai Comuni.
Definizioni chiave: salma, cadavere, feretro e deposito di osservazione
Per meglio comprendere la normativa, ATS Bergamo ha specificato i seguenti termini:
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Salma: corpo inanimato di una persona prima dell’accertamento ufficiale di morte.
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Cadavere: corpo inanimato dopo l’esecuzione dell’accertamento di morte.
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Feretro: insieme costituito dalla bara e dal cadavere al suo interno.
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Deposito di osservazione: ambiente in cui la salma viene osservata per rilevare eventuali segni di vita prima dell’accertamento definitivo.
È vietato l’uso degli edifici di culto per l’osservazione delle salme
Secondo quanto previsto dal D.P.R. 14 gennaio 1997 e dal Regolamento Regionale n. 4/2022 (art. 11), non è consentito utilizzare gli edifici di culto per l’osservazione delle salme.
Questa fase deve necessariamente avvenire:
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presso la residenza del defunto,
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in depositi di osservazione autorizzati, quali:
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strutture comunali,
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ospedali,
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RSA,
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sale del commiato,
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case funerarie.
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L’ambiente deve garantire condizioni idonee a rilevare eventuali segni di vita, come previsto dalla normativa.
Stazionamento dei feretri: come deve avvenire secondo la normativa
Neppure i feretri contenenti cadaveri possono sostare negli edifici di culto oltre il tempo necessario per i riti funebri.
Il percorso corretto è il seguente:
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La salma viene sigillata nella bara presso il domicilio, o in una struttura autorizzata.
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Il feretro viene trasportato all’edificio di culto solo per la celebrazione religiosa.
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Al termine, il feretro viene immediatamente trasferito al cimitero per la sepoltura.
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