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Coronavirus in Lombardia, il Codacons chiede inchieste a tappeto sulle Rsa

Coronavirus in Lombardia, il Codacons chiede inchieste a tappeto sulle Rsa, anche in quelle della Val Seriana.

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Il Codacons ha presentato, tra gli altri, un esposto alle Procure di Milano e Bergamo sul caso dei decessi registrati nelle Rsa della Lombardia per chiedere di estendere le indagini e di procedere per il reato di epidemia e omicidio plurimo doloso con dolo eventuale.

«Quanto accaduto nelle case di riposo non può ritenersi una epidemia casuale, ma è una vera e propria strage — ha affermato l’associazione —. Anziani, persone invalide, non autosufficienti, i più fragili tra i fragili che avrebbero dovuto essere al sicuro, sono venute a contatto col virus che, in molti casi, ha aggravato le loro condizioni conducendoli alla morte, con i luoghi di assistenza che si sono trasformati in pericolosissimi focolai di morte certa».

Tra le Rsa citate dal Codacons, anche alcune di Bergamo (Casa di Riposo Nembro Onlus, Opera Pia Olmo di Osio Sotto, Casa di Riposo di Spirano, Fondazione Sant’Andrea onlus di Clusone, Oasi di San Pellegrino Terme, Pensionato Contessi Sangalli Fondazione Onlus di Costa Volpino, Fondazione Casa Serena di Leffe, Casa della Serenità di Cene, Rsa di Via Gleno) .

Il Codacons ha anche diffuso in Lombardia un questionario dove i parenti delle vittime da coronavirus possono segnalare e denunciare eventuali carenze, ritardi o omissioni da parte degli organi sanitari sul fronte dell’assistenza resa. Il questionario è pubblicato sul sito www.codacons.it.

La posizione del Codacons

Per la mancata corretta gestione dell’emergenza sanitaria, il Codacons ha presentato un esposto alle 104 procure italiane: sembrerebbe infatti che non sia stato rispettato il Piano Pandemico Nazionale esistente dal lontano anno 2006. Il Codacons ha pertanto chiesto alle Autorità Giudiziarie di predisporre tutti i controlli necessari ad accertare eventuali responsabilità e fattispecie di condotte penalmente rilevanti e, in caso affermativo, di verificare l’autore e/o gli autori delle negligenti azioni per, conseguentemente, esperire nei loro confronti l’azione penale per tutti quei reati che riterranno ravvisabili.

Purtroppo dalla cronaca sono evidenti a tutti i casi dei decessi avvenuti nelle abitazioni e negli ospedali: tali morti potrebbero essere la conseguenza delle inadeguatezze del sistema sanitario nazionale laddove le Autorità competenti non si siano adoperate tempestivamente anche dotandosi dei mezzi adeguati per fronteggiare l’emergenza dettata dal Corona Virus. Nel caso, purtroppo, le eventuali e da accertare inefficienze del sistema sanitario nazionale avrebbero concorso a causare le morti da COVID-19 per la mancanza del numero adeguato di strumenti e di strutture necessarie alla cura dei pazienti affetti dal virus.

Decessi altrimenti evitabili se si fosse in possesso di quanto necessario alla cura dei pazienti e se lo Stato si fosse prontamente preparato all’emergenza in tempo utile, considerato che già dal mese di dicembre 2019 apparsero le prime notizie sul Coronavirus proveniente dalla Cina ed il 30 gennaio 2020  l’OMS dichiarava lo stato di allerta internazionale per l’emergenza Coronavirus.

Le Autorità competenti potrebbero, nel caso, essere chiamate a rispondere ai sensi dell’art. 40 comma 2 c.p. a titolo di responsabilità omissiva per i reati di epidemia colposa (ex combinato disposto degli artt. 438 e 452 c.p.), strage, omicidio colposo plurimo e omissione di soccorso.

Infatti lo Stato italiano doveva essere preparato ad anticipare la pandemia già ai sensi della DECISIONE N. 1082/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2013 relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE che appunto già nel 2013 aveva stabilito “norme in materia di sorveglianza epidemiologica, monitoraggio, allarme rapido e lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, compresa la pianificazione della preparazione e della risposta in relazione a tali attività, allo scopo di coordinare e integrare le politiche nazionali” mirando altresì “a sostenere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri per migliorare la prevenzione e il controllo della diffusione di gravi malattie umane oltre le frontiere degli Stati membri e per lottare contro altre gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, allo scopo di contribuire a un elevato livello di protezione della sanità pubblica nell’Unione.”.

Ln merito anche il  T.A.R. Napoli, sez. V, con Sentenza 02/12/2013, n. 5469, con riferimento al principio generale di precauzione cui si deve attenere anche lo Stato Italiano facente parte della Comunità Europea che mira ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana in un’ottica di prevenzione del danno ha chiarito che:

Il principio di precauzione può essere definito come un principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la salute pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente (..)”.

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1 Commento

1 Commento

  1. rosanna

    16 Aprile 2020 at 10:04

    ottimo speriamo si faccia velocemente. a Clusone i decessi continuano e di tamponi neanche l’ombra. …

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