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Cronaca

Nuovo DPCM, deroga dei 30 km anche in zona rossa

Deroga dei 30 km per i piccoli comuni anche in zona rossa ma solo per andare in un’abitazione privata. Cosa dice il testo del DPCM del 14 gennaio.

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Il nuovo DPCM del 14 gennaio prevede che in zona rossa ci sia comunque la deroga dei 30 km per i comuni sotto i 5000 abitanti. La deroga è citata nell’articolo 3 del Decreto (scenario di massima gravità) e consente gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti, tra le 5.00 e le 22.00, una volta al giorno, verso una sola abitazione privata entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia, nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14, alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Nuovo DPCM, la deroga dei 30 km

Di seguito il testo dell’articolo 3 del Decreto (scenario di massima gravità): è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, gli spostamenti di cui al periodo precedente sono consentiti per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Attività chiuse e aperte

Sono sospese le attività al dettaglio, tranne la vendita di generi alimentari e di prima necessità (computer, elettrodomestici, ferramenta, vernici, vetro, materiali da costruzione, articoli igienico sanitari, saponi, detersivi, libri, giornali, riviste, cartolerie, prodotti agricoli, confezioni e calzature per bambini, biancheria, articoli sportivi, giochi, autoveicoli, profumerie, erboristerie, fioristi, negozi per animali, ottica e foto). Restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

Le attività al dettaglio di prima necessità presenti nei centri commerciali restano chiuse nei giorni prefestivi e festivi, a eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Il mercato si svolge soltanto con i banchi alimentari. Sono chiusi i servizi alla persona, a eccezione di lavanderie, tintorie, servizi funebri, barbieri e parrucchieri.

Sono sospese le attività di ristorazione: è consentito l’asporto per bar ed enoteche (Ateco prevalenti 56.3 e 47.25) soltanto fino alle ore 18, per i ristoranti è consentito fino alle 22. Resta sempre consentita la consegna a domicilio.

L’attività motoria è consentita nei pressi della propria abitazione. Le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado (ex scuola “media”) passano in didattica a distanza, come la scuola secondaria di secondo grado e l’università. Restano sempre in presenza le attività dei servizi educativi, la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. Possono riaprire le biblioteche, ma soltanto con servizi di consegna e ritiro libri su prenotazione.

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