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Cronaca

BGY condannata per comportamento antisindacale

La storia è partita all’incirca un anno fa, con l’avvio delle trattative per il rinnovo del contratto integrativo dello scalo orobico

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BGY, la maggiore società di handling dello scalo di Orio al Serio di proprietà al 100% di SACBO, è stata condannata dal giudice del lavoro di Bergamo per comportamento antisindacale, a seguito della causa intentata da FIT CISL e UILTRASPORTI provinciali, assistiti dagli avvocati Valentina Ponte e Alessandro Corvino.

La storia è partita all’incirca un anno fa, con l’avvio delle trattative per il rinnovo del contratto integrativo dello scalo orobico che non sono procedute a ritmi utili ai lavoratori. Le sigle sindacali sono state così costrette ad intraprendere iniziative sindacali, tra le quali anche due scioperi. La società ha però messo in atto una serie di manovre contrastanti con la legge e il diritto allo sciopero inibendo l’azione sindacale a danno dei lavoratori.

Di fatto, secondo la denuncia delle organizzazioni sindacali, “BGY  non ha precedentemente convocato le organizzazioni sindacali per il confronto previsto dalla legge sulla scelta dei lavoratori precettati nei giorni di sciopero; ha insistito a comandare in servizio personale assolutamente superiore alle necessarie e indispensabili erogazioni di servizi minimi garantiti; ha continuato a comandare in servizio lavoratori che si sono dichiarati scioperanti,  inviando comunicazioni che obbligavano ad assistere tutti i voli”.

Considerato che, secondo il giudice,  l’atteggiamento antisindacale di BGY è individuato “laddove il datore di lavoro ponga in essere atti univocamente idonei a generare anche solo incertezza sul riconoscimento del libero esercizio dell’attività sindacale”, il Tribunale bergamasco ha condannato l’azienda del “Caravaggio”,ordinando “di cessare i comportamenti antisindacali, consistiti nella mancata consultazione delle OO.SS. nel termine di cinque giorni prima dell’astensione sulla determinazione dei contingenti di personale e i nominativi dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni indispensabili, nella precettazione di lavoratori per l’assistenza di voli diversi e ulteriori a quelli determinati dall’Enac e nell’avere adibito i lavoratori aderenti allo sciopero a voli estranei alla funzionalità garantita stabilita dall’Enac”.

 “Cogliamo positivamente la decisione del giudice-dichiarano i Segretari Generali di FOT CISL e UILTRASPORTI,  Pasquale Salvatore e Giacomo Ricciardi –, anche se ci rammarica il fatto che BGY, controllata al 100% da Sacbo, e partecipata anche da enti pubblici, solo in presenza di una sentenza sfavorevole  venga costretta a rispettare i diritti dei lavoratori. Avremmo preferito un confronto  sindacale rispettoso dei ruoli della rappresentanza e dei lavoratori e lavoratrici. Sottolineiamo che il successo dell’aeroporto di Bergamo è soprattutto dovuto alle tante donne e uomini che ogni giorno, ad ogni orario e con qualunque condizione  metereologica, garantiscono il funzionamento dello scalo.

Ci auguriamo che questa sentenza possa essere un’occasione per instaurare nuove  relazioni sindacali,  in totale discontinuità rispetto a quanto sin qui avvenuto, con l’obbiettivo di migliorare le condizioni economiche e contrattuali dei lavoratori, garantendo un ulteriore sviluppo dell’aeroporto di Orio”.

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