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Cronaca

Bozza nuovo Dpcm, coprifuoco alle 22 e istituzione aree a rischio

Bozza nuovo Dpcm, coprifuoco alle 22 e istituzione aree a rischio. Firmato a breve, entrerà in vigore dal 5 novembre.

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Auto della Polizia (© foto di repertorio)

L’approvazione nel nuovo Dpcm è atteso fra poche ore ed entrerà in vigore a partire dal 5 ottobre sino al prossimo 3 dicembre. Fra le nuove regole introdotte nella bozza il coprifuoco dalle 22 alle 5: sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Le nuove misure, secondo quanto prevede la bozza del Dpcm 

Oltre al coprifuoco, nelle aree ad alto rischio che ricadono negli scenari 3 e 4 indicati nel documento dell’Iss – quelle caratterizzate da uno scenario di ‘elevata gravità e quelle nelle quali ci sono situazioni di massima gravità – “è vietato ogni spostamento in entrata e uscita dai territori”. Può riguardare intere “Regioni o parti di esse”. La differenza tra le zone che ricadono nello scenario 3 e in quelle che rientrano nel 4 sta nel fatto che in queste ultime sono vietati anche gli spostamenti “all’interno dei medesimi territori”, dunque a livello comunale e provinciale.

Stop anche alle attività dei negozi e mercati nelle regioni, province e comuni a massimo rischio. Il provvedimento ferma anche i mercati, tutte le attività di bar e ristorazione (salvo la consegna a domicilio l’asporto consentito fino alle 22) e le attività sportive. Resta invece consentita l’attività motoria “in prossimità della propria abitazione” e con obbligo della mascherina e l’attività sportiva “esclusivamente all’aperto e in forma individuale”. Per le aree ad alto rischio, dunque nelle zone arancioni, restano invece aperti i negozi ma chiudono bar e ristoranti. Limitato in queste zone anche “ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici e privati in un comune diverso da quello di residenza” salvo esigenze di lavoro, studio, salute e necessità.

La bozza del nuovo Dpcm prevede che a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale sia consentito “un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento”; ciò con esclusione, però, del “trasporto scolastico dedicato”.

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